Commissioni POS, c’è un modo per riaverle indietro: come funziona il bonus che in pochi conoscono

Commercianti e professionisti continuano a confrontarsi con il tema delle commissioni POS, un costo che grava sulle transazioni digitali e che spesso incide pesantemente sui margini di guadagno, soprattutto per importi contenuti come quelli di una classica consumazione al bar. In risposta a queste criticità, il legislatore ha previsto da tempo il cosiddetto Bonus POS, […]

di Romana Cordova | 16 Ottobre 2025
Il bonus per il rimborso delle commissioni sul Pos - innovami.news

Commercianti e professionisti continuano a confrontarsi con il tema delle commissioni POS, un costo che grava sulle transazioni digitali e che spesso incide pesantemente sui margini di guadagno, soprattutto per importi contenuti come quelli di una classica consumazione al bar. In risposta a queste criticità, il legislatore ha previsto da tempo il cosiddetto Bonus POS, un credito d’imposta che consente di recuperare parte delle commissioni pagate sui pagamenti elettronici. Di seguito, una guida aggiornata e dettagliata su come funziona, chi ne ha diritto e come utilizzarlo correttamente in dichiarazione.

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Credito d’imposta sulle commissioni POS: come funziona e chi può beneficiarne

Il credito d’imposta sulle commissioni POS è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 22 del Decreto Legge 124 del 2019, in vigore dal 1° luglio 2020. La misura è rivolta a imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’anno d’imposta precedente. L’obiettivo è sostenere chi, per obbligo normativo, accetta pagamenti con carte di credito, debito, prepagate o altri strumenti digitali tracciabili, e quindi sopporta i relativi costi di commissione.

Dopo la fase emergenziale legata alla pandemia, durante la quale il bonus era riconosciuto al 100%, oggi il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate dai gestori POS, come Nexi, SumUp e simili. Questa percentuale permette di alleggerire il peso delle commissioni, pur non azzerandole completamente.

Il legislatore ha inoltre introdotto un obbligo a partire dal 1° gennaio 2026: il collegamento obbligatorio tra POS e registratore di cassa elettronico, una misura che rafforza la tracciabilità delle transazioni e la lotta all’evasione fiscale, ma che rappresenta anche un ulteriore onere per le partite IVA.

Novità per i commercianti: arriva il bonus per le commissioni del Pos - innovami-news

Gli esercenti che offrono servizi di pagamento con POS devono comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 20 del mese successivo, i dati relativi alle transazioni effettuate. Le informazioni richieste includono:

  • codice fiscale dell’esercente;
  • mese e anno di addebito;
  • numero totale delle operazioni di pagamento e quelle riconducibili ai consumatori finali;
  • ammontare dei costi fissi periodici e franchigie applicate, inclusi i canoni per la fornitura del servizio.

Questi dati sono fondamentali perché consentono all’Agenzia di determinare l’ammontare del credito spettante e di consentire agli esercenti di conoscerne l’importo effettivamente utilizzabile.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, tramite il modello F24 con il codice tributo 6916. In sede di compilazione del F24, il credito va indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, l’importo va inserito nella colonna “importi a debito versati”.

Come indicare il Bonus POS nella dichiarazione dei redditi

Per dichiarare correttamente il credito d’imposta derivante dalle commissioni POS, è necessario compilare il modello Redditi, inserendo i dati nei quadri RU e RS:

  • al rigo RU1, colonna 1, va inserito il codice “H3”;
  • al rigo RU5, colonna 3, si indica l’ammontare del credito maturato in relazione alle commissioni pagate nel periodo d’imposta;
  • al rigo RU6, si riporta l’importo del credito utilizzato in compensazione nel periodo di riferimento;
  • al rigo RU12, va indicato il credito residuo da riportare nella dichiarazione successiva, calcolato come differenza tra credito spettante e utilizzato.

Inoltre, il credito deve essere esposto anche nel rigo RS401 con il codice aiuto “58”.

Il beneficio fiscale è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de minimis” e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP. Non incide neppure sulla determinazione della deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi ai sensi della normativa IRES.

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